COS’E’ IL “FAIR USE” E QUALE APPLICAZIONE TROVA IN ITALIA

Di Marina Isaia

Il “fair use” è strettamente connesso al diritto d’autore.

Gli Stati Uniti ed i Paesi anglosassoni si rifanno alla dottrina del “fair use” mentre altri Paesi, come quelli dell’Unione Europea, prevedono eccezioni o limitazioni al diritto d’autore.

Ricordiamo che il diritto d’autore, attribuisce a chi detiene la paternità di una qualsiasi opera dell’ingegno importanti diritti, tra cui quello esclusivo di poterla sfruttare economicamente e di impedirne, senza il proprio consenso, l’utilizzo da parte di soggetti terzi.

Ebbene il “fair use” si inserisce in questo contesto come deroga, costituendo la possibilità per i soggetti terzi di utilizzare l’opera altrui in modo lecito anche senza il preventivo consenso del titolare qualora l’uso sia appropriato.

Però, affinché questo avvenga, è necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione, tendenzialmente rivolta ad escludere lo scopo di lucro.

Lo Stato nel quale il “fair use” è maggiormente tutelato sono gli U.S.A., dove è presente una disciplina specifica, contenuta nello United States Code (si tratta di una raccolta organica delle leggi federali statunitensi), che elenca i quattro fattori che consentono di utilizzare lecitamente il materiale protetto da copyright:

  1. lo scopo e il carattere dell’uso, incluso se tale uso è di natura commerciale o persegue fini formativi senza scopo di lucro: es. le parodie possono rientrare nel “fair use”se imitano un’opera originale al fine di criticarla o commentarla;
  2. la natura dell’opera d’ingegno: es. è più probabile che l’uso di opere fattuali come mappe o database rientri nel “fair use”rispetto all’uso di opere estremamente creative come poesie o film di fantascienza;
  3. la quantità e la sostanzialità della porzione dell’opera d’ingegno usata in relazione alla sua totalità: es. è più probabile che l’uso di piccole parti di un’opera d’ingegno rientri nel “fair use”rispetto alla copia di un’intera opera;
  4. l’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera d’ingegno: es. se l’uso sostituirà l’opera originale a tal punto che le persone smetteranno di comprare o recensire l’opera d’ingegno è meno probabile che rientri nel “fair use”.

Ciononostante, è difficile sapere se l’uso particolare di un’opera d’ingegno rientra nel “fair use”, le principali problematiche che ruotano attorno all’istituto sono per lo più connesse all’assenza di una normativa comune per tutti gli Stati che ne permetta un’applicazione omogenea, dipendendo dal sistema legislativo preso in considerazione.

Come criterio generale dobbiamo tenere in considerazione lo scopo che non deve avere finalità di natura commerciale bensì scopi didattici e non lucrativi e comunque l’uso di opere d’ingegno non deve danneggiare in maniera irragionevole gli interessi del detentore dei diritti.

Numerosissimi sono i casi di “fair use” a cominciare da Andy Warhol e dalle sue lattine Campbell.

… e in Italia?

Il “fair use”, come sopra precisato, appartiene alla tradizione giuridica del mondo anglosassone ma anche negli Stati europei sono presenti alcune forme ad esso assimilabili.

Nel nostro Paese una disposizione per certi versi analoga a quella contenuta nello United States Code la si ritrova nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 novellata dal d.lgs. 68/2003), il quale prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”.

È evidente che il legislatore domestico, attraverso questa disposizione, abbia voluto tutelare l’interesse pubblico all’informazione, alla libera manifestazione del pensiero ed alla diffusione della cultura, a condizione, però, che tale attività non comporti un pregiudizio nei confronti del titolare, dovendo sussistere necessariamente la non concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera.

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